FAQ informative
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Come funziona una comunità energetica?
Una comunità energetica funziona secondo un modello energetico piccolo e decentralizzato: lo scambio di energia non sfrutta tutta la rete pubblica, ma solo il tratto di bassa tensione che collega i partecipanti alla stessa comunità. Questo garantisce l’utilizzo di energia green e locale, così come ricevere dei benefici sociali e/o economici dalla comunità energetica. Allo stesso modo, se sei un produttore, fare parte di una comunità ti dà la possibilità di incentivare la tua energia non consumata a condizioni più rispetto alla sola vendita dell’energia.
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A cosa serve una comunità energetica?
Una comunità energetica ha lo scopo di fornire energia elettrica da fonti rinnovabili a tutti i partecipanti a seconda della necessità specifiche, con l’obiettivo di massimizzare l’autoconsumo collettivo locale. Se possiedi un impianto fotovoltaico puoi cedere l’energia che non consumi a tutti gli altri partecipanti, ma al tempo stesso riceverne in momenti in cui non riesci a produrne a sufficienza. Se invece possiedi solo la batteria di accumulo potrai ricevere l’energia da altri per conservarla e utilizzarla nei momenti di bisogno. Nel caso in cui tu sia un consumatore semplice, la comunità energetica ti dà la possibilità di utilizzare energia pulita senza dover investire in un impianto di generazione, e al tempo stesso di avere maggior consapevolezza dell’acquisto di energia e del suo costo.
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Qual è la differenza tra comunità di energia rinnovabile e gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente?
Secondo normativa italiana è possibile realizzare comunità secondo due configurazioni: le Comunità di Energia Rinnovabile (che per comodità abbreviamo in CER) e i Gruppi di Autoconsumatori che agiscono collettivamente (che per comodità abbreviamo in AUC). La principale differenza fra le due configurazioni consiste nel fatto che gli AUC solitamente vengono costituiti fra utenze esistenti all’interno di un unico edificio (es. il condominio), mentre le CER sono composte da utenze dislocate sul territorio e che si aggregano secondo il perimetro geografico definito dalla cabina di alta tensione o cabina primaria. Per questo motivo, soltanto per le CER (trattando di un’organizzazione che deve mettere d’accordo una complessità di utenti) è necessario costituire un nuovo soggetto giuridico non a scopo di lucro che gestisca la CER.
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Qual è la differenza tra autoconsumo collettivo e autoconsumo fisico/diretto?
L’autoconsumo fisico (noto anche come autoconsumo in loco o diretto) è l’energia autoconsumata direttamente dall’impianto di produzione. Rappresenta un risparmio per mancato acquisto di energia da rete di distribuzione (massimo vantaggio). L’autoconsumo collettivo o virtuale invece è l'energia condivisa con gli altri membri della Comunità, pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati.
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Quali requisiti devo possedere per far parte di un gruppo di autoconsumatori?
Gli autoconsumatori sono i clienti finali e/o produttori che rispettano tutti i seguenti requisiti: sono titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio; non svolgono come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica; hanno sottoscritto un contratto di diritto privato avente i requisiti di cui al par. 2.1.1 delle Regole Tecniche; hanno dato mandato ad uno stesso Referente (amministratore di condominio o proprietario dell'edificio o produttore) per la costituzione e gestione della configurazione e per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.
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Quali requisiti devo possedere per entrare in una comunità di energia rinnovabile?
Gli autoconsumatori di energia rinnovabile appartenenti a una comunità devono possedere tutti i seguenti requisiti: essere azionisti o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità di energia rinnovabile), aventi i requisiti di cui al paragrafo 2.3.2 delle Regole Tecniche; essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale; essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria); aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.
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Come è definito un autoconsumatore di energia rinnovabile?
È un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. L'autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni.
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Quali sono le caratteristiche di una comunità energetica secondo la normativa italiana?
Per creare una comunità energetica devi essere certo che rispetti i criteri richiesti dalla normativa entrata in vigore da dicembre 2021 (decreto legislativo 199/2021): Gli impianti dei membri di una comunità devono essere collegati alla rete di distribuzione pubblica afferente alla medesima Zona di Mercato Elettrico mentre l’autoconsumo collettivo virtuale è misurato tra i soli impianti connessi alla stessa cabina di cabina primaria (trasformazione da alta tensione a media tensione, AT/MT). Gli impianti fotovoltaici dei partecipanti devono essere stati allacciati successivamente al 15 dicembre 2021 e non possono superare la potenza individuale di 1000 kW, ovvero 1 MW. L’obiettivo della comunità non deve essere legato ai profitti economici, per cui i ricavi della vendita di energia non possono essere la principale fonte di reddito. L’attenzione della comunità deve essere rivolta a trarre un beneficio ambientale, economico e sociale per tutti, attraverso l’autoconsumo collettivo di energia proveniente da fonti rinnovabili. La ripartizione dei benefici tra i membri della comunità deve essere regolata da un contratto di diritto privato.
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Le comunità energetiche si possono creare fin da subito?
Sì, ma per poterne costituire una è necessario essere almeno in due soggetti di cui almeno uno dotato di impianto di generazione da fonte rinnovabile.
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Qual è il minimo di partecipanti richiesti nelle comunità energetiche?
Almeno due membri, di cui uno possedente un impianto a fonte rinnovabile (es. fotovoltaico).